07/06/2024

Patente Edilizia


Patente a punti nei cantieri 2024 
Dal 1° ottobre 2024 sarà richiesto a chiunque operi nei cantieri temporanei e mobili di essere in possesso della “Patente a punti” o come meglio specificato dalla legge della “Patente a crediti per la sicurezza nei cantieri“. La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. In caso di patente con punteggio inferiore a quindici crediti, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto. Tale punteggio è di fondamentale importanza poiché funge da indicatore ufficiale dell’idoneità dell’azienda a operare nel settore edilizio, attestando la sua capacità e serietà nell’adottare politiche di sicurezza efficaci.
Esonero della patente a punti per fornitori, progettisti e imprese con classifica SOA III
Non sono obbligati al possesso della patente a punti:
– coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
– le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
– Le Società organismi di attestazione (SOA) sono organismi di diritto privato che, su autorizzazione dell’Autorità nazionale anticorruzione, accertano l’esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione, ossia della conformità dei requisiti alle disposizioni comunitarie.

Patente a punti cantieri: rilascio e autocertificazione
La patente a punti è rilasciata in formato digitale presso la competente sede territoriale dell’Ispettorato, previo soddisfacimento dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
– iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
– adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, come stabilito dall’articolo 37;
– adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi, come previsto dal decreto;
– possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
– possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
– possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
– avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti è autocertificato. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
Le informazioni relative alla patente confluiscono in un’apposita sezione del portale nazionale del sommerso.
La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti previsti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Come funziona la patente a punti cantiere: sanzioni e decurtazioni
Quando un’azienda riceve sanzioni per non aver rispettato le normative vigenti in tema di salute e sicurezza, il punteggio della sua patente diminuisce proporzionalmente alla gravità delle infrazioni commesse. Questo meccanismo serve a incentivare un comportamento responsabile e conforme alle leggi da parte delle aziende.
Decurtazioni e sanzioni in caso di inadempienze accertate, irregolarità e responsabilità in incidenti
La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti descritti precedentemente, tuttavia, decorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa o l lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1 del decreto in esame. È opportuno sottolineare nuovamente che le imprese e i lavoratori autonomi coinvolti nelle attività edili dovranno possedere almeno 15 crediti per poter operare legalmente.
Inoltre, la patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo nei casi e nelle misure indicati nella tabella di seguito proposta (allegato I-bis):

Tabella con le decurtazioni dei crediti dalla patente
Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente

  1. Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: 5 punti decurtati
  2. Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: 3 punti decurtati
  3. Omessi formazione e addestramento: 2 punti decurtati
  4. Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: 3 punti decurtati
  5. Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza: 3 punti decurtati
  6. Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: 2 punti decurtati
  7. Mancanza di protezioni verso il vuoto: 3 punti decurtati
  8. Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno: 2 punti decurtati
  9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2 punti decurtati
  10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2 punti decurtati
  11. Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): 2 punti decurtati
  12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: 2 punti decurtati
  13. Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto: 1 punti decurtati
  14. Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28: 3 punti decurtati
  15. Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche: 3 punti decurtati
  16. Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101: 3 punti decurtati
  17. Omessa valutazione del rischio di annegamento: 2 punti decurtati
  18. Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie: 2 punti decurtati
  19. Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi: 3 punti decurtati
  20. Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177: 1 punti decurtati
  21. Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 1 punti decurtati
  22. Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 2 punti decurtati
  23. Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 3 punti decurtati
  24. Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3 -quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: 1 punti decurtati
  25. Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni: 5 punti decurtati
  26. Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro: 8 punti decurtati
  27. Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro: 15 punti decurtati
  28. Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 20 punti decurtati
  29. Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 10 punti decurtati

Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nella tabella, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a 12 mesi.
L’ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento deve riportare i crediti decurtati. Gli atti e i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.
Cosa succede se opero nei cantieri senza patente?
Alle imprese o i lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15  viene applicata una sanziona amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 € non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301 -bis del Testo unico sicurezza – Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione – , nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni vengono applicate a coloro che operano con una patente con punteggio inferiore a 15 crediti.

Lo studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

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