13/07/2017
Dal 10.07.17 è entrata in vigore la nuova disciplina sul lavoro accessorio in sostituzione dei vecchi voucher.
Per lavori occasionali si intendono le prestazioni che danno luogo, nel corso di un anno civile (01/01-31/12):
Possono fare ricorso al lavoro occasionale unicamente le seguenti categorie:
DIVIETI: non è possibile attivare prestazioni di lavoro occasionale con soggetti per i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
E’, inoltre, vietata l’attivazione di prestazioni occasionali per:
Imprese e professionisti La misura minima oraria del compenso è pari a €.9,00, a cui vanno aggiunti €.2,97 a titolo di contributi Inps, €.0,32 per l’Inail ed un importo pari all’1% a titolo di costi di gestione. In altre parole, un’ora di attività ha un costo complessivo pari a €.12,42. Inoltre, bisogna tenere conto che la remunerazione minima è pari a 4 ore di lavoro al giorno, anche se il prestatore ne effettua di meno.
Revoca: nel caso il lavoratore non presti servizio, il committente dovrà revocare la prestazione entro il terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione.
Sanzioni: In caso di superamento del limite di importo di 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni lavoratore in favore del medesimo utilizzatore, o comunque di durata della prestazione superiore a 280 ore nell’arco dello stesso anno, il rapporto verrà trasformato a tempo pieno e indeterminato.
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione o di uno dei divieti di utilizzo, è prevista una sanzione amministrativa cha va da euro 500 ad euro 2.500, per ogni prestazione lavorativa giornaliera in cui risulta accertata la violazione.
MODALITA’ DI FRUIZIONE
Prima di fruire di questo istituto, è necessario che, sia i prestatori, sia i committenti, si registrino presso il portale web dell’Inps.
I lavoratori dovranno indicare i dati riguardati: l’Iban del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito, sul quale l’Istituto provvederà ad erogare il compenso pattuito, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione.
Il committente invece, dovrà versare preventivamente le somme che verranno erogate ai vari prestatori tramite modello F24.
Lo studio è a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.