22/03/2017
Il Decreto Legge n. 25/2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2017, sopprime totalmente l’istituto del lavoro accessorio (c.d. voucher), pertanto da tale giorno di entrata in vigore non sarà più possibile acquistare nuovi “buoni lavoro”.
Per tutelare coloro che avevano già provveduto all’acquisto degli stessi in via anticipata, è previsto un regime transitorio per consentire l’utilizzo, fino al 31 dicembre 2017, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto legge.
Al fine di sopperire all’abrogazione di questo istituto, ricordiamo che è ancora possibile assumere lavoratori con contratto di lavoro intermittente ai sensi degli artt. 15-18 del D. Lgs. 81/2015, qualora si presenti la necessità di utilizzare un lavoratore per prestazioni con una frequenza non predeterminabile e discontinua.
Le regole per il contratto di lavoro intermittente
Il lavoro intermittente o a chiamata può essere concluso:
• per lo svolgimento delle attività che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia indicate nella tabella allegata al RD del 1923 n. 2657 (in assenza di una regolamentazione da parte dei CCNL), quali, ad esempio, commessi di negozio, barbieri, parrucchieri, camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, ecc.;
Il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari.” Il limite delle 400 giornate non opera per le aziende dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.
Il rapporto di lavoro intermittente si instaura secondo le regole comuni, cioè con comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego, entro il giorno antecedente la costituzione del rapporto.
Tale adempimento va effettuato solo all’atto dell’istaurazione del rapporto di lavoro intermittente e non va ripetuto in occasione delle singole chiamate.
Inoltre il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare la durata delle prestazioni:
• alla Direzione Territoriale del Lavoro competente
• prima dell’inizio della prestazione lavorativa
• ovvero prima di un ciclo di prestazioni della durata massima di 30 giorni
• con modalità PEC o e-mail all’indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it scaricando l’apposito modello “UNI_Intermittente” (di cui si allega copia per opportuna conoscenza), disponibile all’indirizzo www.lavoro.gov.it e compilandolo in ogni sua parte.
Lo studio resta a disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti.