14/02/2018
Dal 1° gennaio 2018 sono entrate in vigore le nuove aliquote contributive per finanziare il fondo di previdenza integrativo dell’Enasarco.
Le ditte mandanti devono versare agli agenti iscritti una contribuzione, dovuta su tutte le somme maturate a titolo di provvigioni, nei limiti di valori minimi e massimi. L’onere contributivo è suddiviso a metà tra agente e ditta mandante.
Per il 2017 la contribuzione complessiva è stata stabilita pari al 16,00%, con un incremento dello 0,45% rispetto al 2017.
I contributi sono dovuti entro un limite massimo e nel rispetto di un minimale, secondo la seguente distinzione, e nel 2018 sono confermati quelli del 2017:
– agenti senza esclusiva massimale pari a: 25.000,00 euro (contributo minimo € 418,00 annui);
– agenti con esclusiva massimale pari a: 37.500,00 euro (contributo minimo € 836,00 annui).
Il contributo minimo è dovuto soltanto se il rapporto con l’agente ha prodotto provvigioni nel corso dell’anno. In questo caso, se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni, devono essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri il cui rapporto non è stato produttivo.
I contributi devono essere calcolati sulle provvigioni dovute all’agente anche se non ancora pagate.
Le scadenze di pagamento sono rimaste invariate rispetto agli anni precedenti e cadono entro il 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare, vale a dire: 20 maggio; 20 agosto; 20 novembre; 20 febbraio dell’anno successivo.
Vi invitiamo a provvedere all’aggiornamento delle aliquote sulle fatture emesse e di controllare che le fatture ricevute dagli agenti siano corrette.