13/07/2017

Lavoro Accessorio (Ex Voucher)


Dal 10.07.17 è entrata in vigore la nuova disciplina sul lavoro accessorio in sostituzione dei vecchi voucher.

Per lavori occasionali si intendono le prestazioni che danno luogo, nel corso di un anno civile (01/01-31/12):

  1. A compensi non superiori ad Euro 5mila per ciascun lavoratore;
  2. A compensi non superiori ad Euro 5mila per ciascun committente (elevabile a 7.500/10 mila per ingaggio di studenti, pensionati, disoccupati, titolari di ammortizzatori sociali);
  3. A compensi di importo non superiore ad 500 per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

Possono fare ricorso al lavoro occasionale unicamente le seguenti categorie:

DIVIETI: non è possibile attivare prestazioni di lavoro occasionale con soggetti per i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

E’, inoltre, vietata l’attivazione di prestazioni occasionali per:

  1. a) gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato (compresi dirigenti, apprendisti, intermittenti);
  2. b) le imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese da pensionati o disoccupati purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
  3. c) le imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  4. d) le imprese nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

 Imprese e professionisti La misura minima oraria del compenso è pari a €.9,00, a cui vanno aggiunti €.2,97 a titolo di contributi Inps, €.0,32 per l’Inail ed un importo pari all’1% a titolo di costi di gestione. In altre parole, un’ora di attività ha un costo complessivo pari a .12,42. Inoltre, bisogna tenere conto che la remunerazione minima è pari a 4 ore di lavoro al giorno, anche se il prestatore ne effettua di meno.

Revoca: nel caso il lavoratore non presti servizio, il committente dovrà revocare la prestazione entro il terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione.

Sanzioni: In caso di superamento del limite di importo di 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni lavoratore in favore del medesimo utilizzatore, o comunque di durata della prestazione superiore a 280 ore nell’arco dello stesso anno, il rapporto verrà trasformato a tempo pieno e indeterminato.

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione o di uno dei divieti di utilizzo, è prevista una sanzione amministrativa cha va da euro 500 ad euro 2.500, per ogni prestazione lavorativa giornaliera in cui risulta accertata la violazione.

MODALITA’ DI FRUIZIONE

Prima di fruire di questo istituto, è necessario che, sia i prestatori, sia i committenti, si registrino presso il portale web dell’Inps.

I lavoratori dovranno indicare i dati riguardati: l’Iban del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito, sul quale l’Istituto provvederà ad erogare il compenso pattuito, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione.

Il committente invece, dovrà versare preventivamente le somme che verranno erogate ai vari prestatori tramite modello F24.

 

Lo studio è a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

 

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