02/05/2017

Credito d’imposta per gli investimento nel mezzogiorno


L’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di Stabilità 2016 introduce un credito di imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni specificate.

Il credito di imposta spetta per le aziende che acquisiscono i beni destinati a strutture produttive (ovvero unità locale o stabilimento in cui si eserciti l’attività d’impresa) ubicate nelle zone assistite della regione Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Sono agevolabili i beni facenti parte di un “investimento iniziale a favore di una nuova attività economica”, vale a dire che risultano agevolabili gli investimenti – in macchinari, impianti e attrezzature varie – relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

Sono esclusi dall’ agevolazione gli investimenti di mera sostituzione in quanto gli stessi non possono essere mai considerati “investimenti iniziali”. I beni, conseguentemente, devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’ interno del processo produttivo dell’impresa. Sono pertanto esclusi i materiali di consumo e i beni autonomamente destinati alla vendita oppure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita e infine l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. Ai fini dell’individuazione del settore di appartenenza si tiene conto del codice attività, compreso nella tabella ATECO 2007.

Inoltre, sono escluse dall’ agevolazione le imprese in difficoltà ed in particolare, la Commissione europea ritiene che un’impresa sia in difficoltà se, in assenza di un intervento dello Stato, è quasi certamente destinata al collasso economico a breve o a medio termine.

Il credito di imposta viene riconosciuto, nella misura massima del 45 per cento per le piccole imprese, 35 per cento per le medie imprese e 25 per cento per le grandi imprese.

I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’ Agenzia delle entrate a partire dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2019, esclusivamente in via telematica e successivamente l’Agenzia delle entrate comunicherà alle imprese l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta. Inoltre l’agenzia specifica che il credito d’imposta non è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio.

Il beneficiario potrà utilizzare il credito solo in compensazione, presentando il modello di pagamento F24.

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